Statuto dell’Associazione Sportiva Dilettantistica e di Promozione Sociale

“ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA NAZIONALE ITALIANA CALCIO TRAPIANTATI APS” 

Titolo I Costituzione, Finalità, Durata Art. 1 Art. 1 Denominazione e Sede

È costituita con sede in Ponsacco (PI) via Amerigo Vespucci n. 22 un’Associazione Sportiva Dilettantistica e di Promozione Sociale, che assume la denominazione di “ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA NAZIONALE ITALIANA CALCIO TRAPIANTATI APS.” Il cambio di sede all’interno dello stesso comune non comporta modifica statutaria.

Art. 2 Finalità

L’Associazione è un Ente non commerciale e senza scopo di lucro, che, sulla base del principio di sussidiarietà, secondo quanto previsto dall’art.118 della Costituzione, in conformità con l’art. 90 della legge 27 dicembre 2002 n.289, la legge 106/2016 e il Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117 e successive modificazioni, opera con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale per consentire ai propri associati e ai cittadini in genere, attraverso l’attività esercitata, crescita civile e culturale, coesione sociale, miglioramento della qualità della vita, anche al fine di sostenere l’autonoma iniziativa di quanti concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l’inclusione e il pieno sviluppo della persona e a valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa. Nell’ambito delle finalità e dei principi generali, l’Associazione si prefigge in particolare di coinvolgere nell’attività sportiva le persone affette da gravi patologie sia fisiche che mentali, con particolare riferimento ai soggetti che hanno subito interventi di trapianto di organi. Attraverso:

– la pratica sportiva l’associazione promuove lo sviluppo e la diffusione della cultura della donazione di organi; 

– le manifestazioni sportive, ricreative e di vario genere, si aiuta la ripresa dell’attività fisica con particolare interesse a quella calcistica di coloro che si sono sottoposti al trapianto; 

– lo sport si punta a garantire la migliore qualità della vita in generale dopo il trapianto. 

L’associazione si propone, inoltre, di:

– aiutare i trapiantati di organi, con il supporto morale ed organizzativo dell’associazione, nella fase del recovery e reinserimento nella vita sociale;

– aiutare i trapiantati presso gli ospedali e le altre strutture riabilitative, con il supporto morale e psicologico;

– diffondere presso le scuole ed in generale nella società la consapevolezza delle problematiche legate ai trapianti di organi;

– aiutare le famiglie nella faticosa opera di assistenza morale e fisica delle persone che hanno subito trapianti di organi.

A tal fine, svolge in modo prevalente, in favore dei propri associati, dei loro familiari e di terzi, le attività sportive dilettantistiche, compresa l’attività didattica e le altre attività di interesse generale di cui all’articolo 5 del presente statuto, in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di servizi o di produzione e scambio di beni e servizi. L’Associazione non è una formazione o un’associazione politica, né un’associazione sindacale o professionale, di rappresentanza di categorie economiche o di datori di lavoro, e non è sottoposta a direzione, coordinamento e controllo dei suddetti enti.

L’associazione, in quanto non riconosciuta, è regolata inoltre dagli articoli 36 e seguenti del codice civile.

Art. 3 Durata

La durata dell’Associazione è illimitata. Essa potrà essere sciolta solo con delibera dell’assemblea straordinaria dei soci, come previsto dall’art. 29 del presente statuto.

Titolo II Attività esercitate

Art. 4 Le attività dell’Associazione

L’Associazione esercita e organizza le seguenti attività, secondo quanto previsto dagli articoli 5, 6, 7 e 8 del presente statuto:

  • Attività sportiva dilettantistica e altra attività di interesse generale;
  • Attività complementari e attività secondarie e strumentali all’attività istituzionale di interesse generale;
  • Attività di raccolta fondi.

Art. 5 Attività sportiva dilettantistica e altre attività di interesse generale

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l’Associazione esercita e organizza in via principale e in modo prevalente attività di interesse generale, secondo quanto previsto dall’art. 5 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni. In particolare, esercita e organizza attività sportive dilettantistiche svolgendo in modo prevalente la propria attività nello sport del Calcio e più specificamente nella disciplina del Calcio a 11 e nelle altre differenti varianti del calcio, calcetto, calcio tennis e quanto altro dovesse essere predisposto in futuro, compresa l’attività didattica per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive. Per il raggiungimento delle proprie finalità, l’Associazione può inoltre esercitare e organizzare tutte le altre attività sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI o dall’organismo sportivo cui è affiliata.

L’Associazione, inoltre, esercita e organizza le seguenti attività di interesse generale in ordine di prevalenza:

  • Lettera T – organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
  • Lettera W – promozione e tutela dei diritti degli utenti delle attivita’ di interesse generale, promozione delle pari opportunita’ e delle iniziative di aiuto reciproco;
  • Lettera D – educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa.

Tutte le suddette attività possono essere svolte anche tramite la produzione di servizi e la gestione e/o conduzione di impianti, strutture e locali, propri o di terzi, pubblici o privati,12 anche in collaborazione con soggetti terzi, e la loro messa a disposizione e/o locazione ai propri soci, ai familiari conviventi degli stessi, ai partecipanti ovvero ad altre associazioni che svolgono la medesima attività e che sono affiliate al medesimo Ente e/o Federazione nazionale a cui l’associazione è affiliata, ai rispettivi associati o partecipanti e ai tesserati delle rispettive organizzazioni nazionali anche tramite il pagamento di corrispettivi specifici, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Art. 6 Attività complementari e attività secondarie e strumentali all’attività istituzionale di interesse generale

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l’Associazione:

  • in quanto affiliata all’AICS, Ente ricompreso tra quelli di cui all’articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, iscritto nell’apposito registro, le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell’Interno, può effettuare, in modo strettamente complementare all’attività di interesse generale, la somministrazione di alimenti e bevande ai propri soci e ai loro familiari conviventi, presso le sedi in cui viene svolta l’attività istituzionale, a fronte di corrispettivi specifici, secondo quanto previsto dall’articolo 148 del TUIR e, dal periodo di imposta in cui tale norma non è più applicabile, alle condizioni previste dall’art.85 del decreto legislativo 117/2017;
  • può inoltre effettuare la somministrazione di alimenti e bevande al pubblico in occasione di particolari eventi o manifestazioni, per il periodo di svolgimento delle stesse, nei locali e/o negli spazi dove tali manifestazioni si svolgono, alle condizioni previste dall’art. 70 del decreto legislativo 117/2017.
  • può anche esercitare e organizzare, a norma dell’art. 6 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni, attività secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale di cui all’art.5  del presente statuto, secondo criteri e limiti definiti dalla normativa vigente..In particolare, può esercitare attività commerciali marginali e strettamente funzionali a raggiungere gli scopi statutari e ogni altra attività connessa e funzionale al raggiungimento degli scopi associativi consentita agli enti senza fini di lucro dalle disposizioni legislative vigenti. L’individuazione delle ulteriori attività esercitabili è demandata al Consiglio direttivo dell’associazione.

Art. 7 Attività di raccolta fondi 

Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, l’associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, secondo quanto previsto dagli art.7 e 79 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva.

L’attività di raccolta fondi può essere realizzata sia occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, sia in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e  dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico, in conformità a quanto disposto dalla normativa vigente.

Art. 8 Gestione delle attività organizzate

Per la realizzazione delle suddette attività e per la gestione sul territorio, a tutti i livelli, di progetti in materia di associazionismo sociale, per la realizzazione di specifici obiettivi, per la gestione diretta di determinati servizi, l’Associazione può collaborare con altri enti del terzo settore e con enti senza fini di lucro nonché con soggetti pubblici e privati. Può inoltre stipulare con essi accordi e convenzioni e promuovere e/o costituire e/o aderire, e/o collaborare con Associazioni, Istituti, Fondazioni, Cooperative, Imprese sociali e/o altri enti di carattere strumentale senza fini di lucro. Per la gestione di tali attività privilegia gli apporti che si basano sulle prestazioni personali, spontanee, volontarie e gratuite, senza fini di lucro, neanche indiretti e si avvale in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati. Per l’esercizio e la gestione delle attività di interesse generale può ricorrere a prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, o di lavoro dipendente, o ad altre forme di collaborazione consentite dalla legge, anche dei propri associati, quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento di tali attività e al perseguimento delle finalità statutarie, nei limiti di quanto previsto dall’art.36 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni. Per l’esercizio e la gestione delle attività sportive può inoltre avvalersi di collaborazioni fornite nell’esercizio diretto dell’attività sportiva dilettantistica e di collaborazioni coordinate e continuative di carattere amministrativo gestionale non professionale.

Art. 9 Apporto dei volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell’associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro qualifica è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’associazione. La loro attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’associazione, anche con i criteri di cui all’articolo 17 comma 4 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. L’associazione iscrive in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale. Tutti i volontari devono essere assicurati contro le malattie e gli infortuni connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Titolo III Funzionamento

Art. 10 Esercizio Sociale, Bilancio d’Esercizio, Scritture Contabili, Bilancio Sociale

L’esercizio sociale si svolge dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Per ogni esercizio sociale è predisposto, in conformità alla normativa vigente e alla modulistica definita con decreto del Ministero del Lavoro, il bilancio di esercizio, formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l’indicazione, dei proventi e degli oneri, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l’andamento economico e gestionale e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. La relazione al bilancio, o la relazione di missione, devono documentare il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all’articolo 6 del presente statuto. Il bilancio di esercizio deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l’andamento economico e finanziario dell’associazione ed è corredato di tutti i documenti previsti dalla normativa vigente. Esso deve essere approvato entro il 30 aprile di ogni anno e depositato presso il registro unico del terzo settore entro il 30 giugno.

Nei casi previsti dalla normativa vigente, deve essere redatto inoltre il bilancio sociale, secondo quanto previsto dall’articolo 14 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni, con le modalità e nei termini previsti dalla normativa stessa.

Art. 11 Informativa sociale

Il bilancio di esercizio e le relazioni illustrative dello stesso, e il bilancio sociale, devono essere affissi presso la sede sociale, e trasmessi a tutti i soci aventi diritto al voto oppure pubblicizzati per il tramite del sito sociale. Se i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate sono superiori ai limiti stabiliti dalla normativa vigente, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati devono essere pubblicati sul sito internet dell’associazione o su altri mezzi di informazione liberamente raggiungibili da chiunque ne abbia interesse.

Art.12 Patrimonio

Il patrimonio dell’Associazione è costituito:

  • dai beni mobili e immobili di proprietà;
  • dalle eccedenze degli esercizi annuali;
  • da donazioni, erogazioni, lasciti;
  • da quote di partecipazioni societarie;
  • da obbligazioni e altri titoli pubblici;
  • dal fondo di riserva;
  • da altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Fa parte del Patrimonio, oltre a quello esistente, ogni suo futuro incremento. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui all’articolo 2 del presente statuto.27

E’ vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto con le modalità di cui all’articolo 28 del presente statuto.

Art.13 Fonti di finanziamento

Le fonti di finanziamento dell’Associazione sono costituite:

  • dalle quote annuali di tesseramento dei soci;
  • dai proventi della gestione del patrimonio;
  • dal ricavato delle attività di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del presente statuto
  • della gestione di servizi, progetti, strutture pubbliche e private ;
  • dai contributi di soci e di altre persone fisiche;
  • dai contributi di Enti Pubblici e privati;
  • dalle convenzioni con Enti Pubblici;
  • dalle erogazioni liberali;
  • dai titoli di solidarietà;
  • da attività commerciali marginali.

Art.14 Libri sociali 

L’Associazione si dota dei libri sociali obbligatori previsti dalla normativa vigente. In particolare, l’associazione deve tenere i seguenti libri:

  • libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
  • libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
  • libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
  • nel caso sia istituito l’organo di controllo: il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
  • il registro dei volontari di cui all’articolo 9 del presente statuto, in cui vanno iscritti tutti i volontari che svolgono la loro attività in maniera continuativa. Il registro è tenuto dal Consiglio Direttivo, anche con modalità elettroniche.

Tutti gli associati in regola con il versamento delle quote sociali hanno diritto di esaminare i libri sociali. Allo scopo, possono accedere al luogo dove sono conservati, nei giorni e negli orari stabiliti dal Consiglio Direttivo. Possono inoltre avere copia delle deliberazioni adottate facendone richiesta al Presidente dell’Associazione, che provvederà a rilasciarla entro 7 giorni dal ricevimento della richiesta.

Art.15 Revisione legale dei Conti

Nei casi previsti dalla normativa vigente, l’Assemblea dei soci deve nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale, iscritti nell’apposito registro. Tale obbligo non sussiste nel caso in cui l’organo di controllo di cui all’articolo 24 del presente statuto, sia composto da revisori legali iscritti nell’apposito registro.

Titolo IV I Soci

Art.16 Adesione all’Associazione

L’associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche o di qualsiasi altra natura in relazione all’ammissione degli associati. Possono pertanto aderire all’associazione, diventandone soci, tutte le persone fisiche e gli Enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che ne condividono i principi e le finalità, che accettano le regole del presente statuto, e che partecipano alle attività dell’associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze, contribuendo a realizzare gli scopi che l’Associazione si prefigge. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può mai essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Per aderire all’Associazione si deve farne richiesta scritta al Consiglio Direttivo. Le persone fisiche devono indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale, recapito telefonico ed eventuale indirizzo e-mail, dichiarando di attenersi al presente Statuto e alle deliberazioni degli organi sociali, accettando le sue regole, condividendone le attività e i progetti e contribuendo a realizzare gli scopi che l’Associazione si prefigge. Nel caso di minori, la domanda è presentata da chi ne esercita la responsabilità genitoriale. Per quanto riguarda l’adesione di altri Enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, la domanda di adesione è presentata dal Legale rappresentante di tali Enti, con le modalità previste dal regolamento specifico.

Il Consiglio Direttivo può delegare il suo Presidente a formalizzarne l’ammissione delle persone fisiche. In ogni caso, alle domande di adesione si deve dare risposta entro sessanta giorni dalla data della presentazione della richiesta. Dell’accoglimento della richiesta devono essere informati i richiedenti e fatta annotazione sul libro soci. Nel caso di mancato accoglimento della richiesta, ai richiedenti deve essere trasmesso il provvedimento motivato del mancato accoglimento.37 L’interessato può, nei successivi sessanta giorni, chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea, che delibera sulla richiesta, se non esplicitamente convocata, in occasione della prima convocazione utile.38

L’accoglimento della richiesta dà diritto al rilascio immediato della tessera sociale purché siano contestualmente versate le quote sociali prescritte. La tessera ha valore annuale. I soci rinnovano il vincolo associativo tramite il rinnovo del tesseramento. I soci, con la domanda di iscrizione, eleggono domicilio per i rapporti sociali presso la sede dell’associazione.

La quota sociale corrisposta dal socio rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico dell’associazione, non costituisce in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rimborsabile, non è trasmissibile né rivalutabile neanche in caso di morte. Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal presente statuto. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, né partecipazioni temporanee, né limitazioni in funzione della partecipazione alla vita associativa.

Le modalità e le condizioni di associazione e ogni altro aspetto della partecipazione alla vita associativa, per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, sono eventualmente disciplinate da regolamenti specifici.

Art. 17 Diritti dei soci

I soci hanno diritto:

  1. a concorrere all’elaborazione del programma dell’Associazione, nonché a partecipare alle attività e alle manifestazioni da essa promosse e alla vita associativa in genere, previo l’adempimento degli obblighi e delle obbligazioni che esse comportano;
  2. ad usufruire delle assicurazioni, agevolazioni e convenzioni legate al possesso della tessera sociale;
  3. a frequentare i locali dell’associazione
  4. a partecipare alle assemblee;
  5. ad approvare e modificare lo statuto e i regolamenti;
  6. ad approvare i bilanci;
  7. ad eleggere gli organi sociali e farsi eleggere negli stessi;
  8. a prendere visione dei libri sociali.

E’ garantita la libera eleggibilità degli organi amministrativi, secondo il principio del voto singolo. Hanno diritto all’elettorato attivo e passivo tutti gli associati maggiorenni iscritti da almeno tre mesi in regola con il tesseramento e con il versamento delle quote associative. Gli associati minorenni acquisiscono il diritto di voto al raggiungimento della maggiore età; sino ad allora sono rappresentati nei rapporti sociali da chi ne esercita la responsabilità genitoriale.

Tutti i soci delle associazioni aderenti possono essere eletti a far parte degli organi sociali. Gli Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro aderenti all’Associazione, sono rappresentati in assemblea dal loro legale rappresentante.

Art.18 Doveri dei soci

I soci sono tenuti:

  1. a sostenere le finalità dell’Associazione;
  2. all’osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli organi associativi;
  3. a versare alle scadenze stabilite le quote sociali decise dagli organismi dirigenti, comprese le eventuali quote straordinarie, e gli eventuali corrispettivi specifici per la partecipazione alle attività di interesse generale richiesti dall’Associazione;
  4. ad adempiere, nei termini previsti, alle obbligazioni assunte nei confronti dell’Associazione e/o derivanti dall’attività svolta;
  5. ad osservare le norme e i regolamenti stabiliti dal CONI dalle Federazioni Sportive Nazionali, dagli Enti di Promozione Sportiva e dalle Discipline Associate cui l’Associazione è affiliata;
  6. a rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne all’operato degli organi statutari dell’Associazione;

Art. 19 Perdita della qualifica di associato

I soci perdono la qualifica di associato:

  1. per dimissioni;
  2. per scioglimento volontario dell’Associazione;
  3. per decesso;
  4. per revoca della tessera sociale a seguito della perdita dei requisiti richiesti dallo statuto;
  5. per sospensione, espulsione o radiazione a seguito di sanzione comminata dagli organi statutari in conseguenza di gravi infrazioni alle norme e ai regolamenti dell’Associazione, del CONI e delle Federazioni Sportive Nazionali, degli Enti di Promozione Sportiva e delle Discipline Associate cui l’Associazione è affiliata. L’associato può sempre recedere dall’associazione. Chi intende recedere dall’associazione deve comunicare in forma scritta, almeno tre mesi prima, la sua decisione al Consiglio Direttivo. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell’anno associativo in corso. Competente in merito alla revoca della tessera sociale, alla radiazione, sospensione o espulsione dei soci è il Consiglio Direttivo dell’Associazione. Contro le sue deliberazioni, il socio può ricorrere, entro 60 giorni dalla data in cui il provvedimento gli è stato comunicato, all’assemblea sociale, che delibera sulla richiesta, se non esplicitamente convocata, in occasione della prima convocazione utile. In caso di recesso, decadenza, revoca, esclusione o decesso, i soci o i loro eredi non hanno diritto di chiedere la divisione del fondo comune né pretendere la restituzione della quota o del contributo versato.

Titolo V Organi dell’Associazione

Art. 20 Organi Sociali

Sono Organi dell’Associazione:

    • L’Assemblea Sociale;
    • Il Consiglio Direttivo;
    • Il Presidente.

Ricorrendo le circostanze di cui all’articolo 24 del presente Statuto, è organo sociale anche l’Organo di Controllo.

Art. 21 L’Assemblea Sociale

E’ il massimo organo dell’Associazione e determina l’applicazione degli indirizzi generali di carattere politico e programmatico. E’ composta dai soci in regola con il tesseramento e il versamento delle quote sociali alla data della sua convocazione. E’ convocata e presieduta dal Presidente dell’Associazione. Le convocazioni, con libertà di mezzi, devono riportare l’ordine del giorno, la data e il luogo di svolgimento e devono essere rese noto con un preavviso di almeno 7 giorni dalla data di svolgimento.

In via ordinaria si riunisce una volta l’anno, entro il 30 aprile di ogni anno. In via straordinaria, si riunisce ogni qualvolta lo richiedano al suo Presidente un decimo dei soci aventi diritto al voto, o quando lo richieda la maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo o il Presidente stesso, il quale provvederà alla convocazione dell’assemblea entro i 15 giorni dalla richiesta e alla celebrazione entro i successivi 15 giorni.

Quale Assemblea ordinaria:

    • approva entro il 30 aprile di ogni anno il bilancio di esercizio dell’esercizio sociale precedente, ai sensi dell’articolo 7 del presente Statuto;
    • approva, quando previsto, negli stessi termini, il bilancio sociale;
    • delibera sulle altre materie eventualmente all’ordine del giorno. Sia in via ordinaria che straordinaria:
    • delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto;
    • approva e modifica i regolamenti, compreso l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
    • nomina e revoca i componenti gli organi sociali e ne delibera eventualmente i compensi;42
    • nomina e revoca, quando previsto, l’organo di controllo;
    • nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, e ne delibera il compenso;
    • delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
    • delibera sui ricorsi dei soci in merito al mancato accoglimento della domanda di adesione o ai provvedimenti di radiazione, sospensione, espulsione;
    • delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione;
    • delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
    • delibera inoltre sulle materie per cui è stata convocata.

In tutte le assemblee, per la validità delle riunioni, in prima convocazione è sempre necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti; in seconda convocazione, che non può tenersi nello stesso giorno della prima,43 la riunione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti, conformemente alle disposizioni del Codice Civile.

I soci possono farsi rappresentare nelle riunioni da un altro socio mediante delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione. In tutte le assemblee, ogni socio ha diritto a un voto e può essere titolare di un’altra delega oltre alla sua. I rappresentanti degli associati che siano enti del Terzo settore, hanno diritto a cinque voti. Si applica l’articolo 2373 del Codice Civile, in quanto compatibile. I soci minori sono rappresentati in assemblea da chi ne esercita la responsabilità genitoriale, che ha diritto esclusivamente all’elettorato attivo. Le delibere sono assunte a maggioranza dei voti dei presenti e dovranno essere riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’assemblea sociale. Per le modifiche da apportare allo statuto è indispensabile, in prima e seconda convocazione, il voto favorevole di almeno i due terzi dei presenti. Per eleggere i candidati alle diverse cariche sociali, si vota sempre a scrutinio segreto, con la possibilità di poter ricorrere all’ausilio di strumenti elettronici.  Le altre votazioni possono essere effettuate per alzata di mano con controprova o per appello nominale.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto. Non possono partecipare alle assemblee, né votare nelle stesse, i soggetti non in regola con il pagamento delle quote sociali o che abbiano subito provvedimenti di sospensione in corso di esecuzione.

Art. 22 Il Consiglio Direttivo 

E’ eletto dall’Assemblea Sociale. E’ composto da un minimo di 3 a un massimo di 7 membri compreso il Presidente. La maggioranza dei suoi componenti è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati. I suoi componenti durano in carica 4 anni e comunque fino all’assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali e all’approvazione del bilancio di esercizio, e sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo decade prima della fine del mandato quando l’assemblea sociale non approva il bilancio d’esercizio o quando il totale dei suoi componenti sia ridotto a meno della metà.

Esso ha i seguenti ruoli, compiti e poteri:

  • mantiene rapporti con gli Enti Locali e gli altri Enti e Istituzioni del territorio;
  • elabora progetti finalizzati a finanziamenti regionali, nazionali, comunitari, di altri enti pubblici e di soggetti privati;
  • attua gli indirizzi dell’Assemblea Sociale;
  • assegna gli incarichi di lavoro;
  • approva i programmi di Attività;
  • approva tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti alla attività sociale;
  • coadiuva il Presidente nella predisposizione dei bilanci e dei regolamenti da presentare all’Assemblea per l’approvazione;
  • elegge al suo interno, su proposta del suo Presidente, uno o più vice presidenti. In caso di più vice presidenti, ad uno di essi è conferita la qualifica di vicario;
  • delibera   circa   l’ammissione   dei   soci,   con   la   possibilità   di   delegare   in merito  il Presidente dell’associazione, nonché la sospensione, l’espulsione e la radiazione degli stessi;
  • delibera in merito a tutto quanto non sia per legge o per statuto di competenza di altri organi;

Il Consiglio Direttivo è insediato dal Presidente dell’Associazione, che lo presiede, entro 15 giorni dalla sua elezione. In via ordinaria, si riunisce di norma ogni due mesi. In via straordinaria, si riunisce ogni qualvolta lo richiedano al suo Presidente, la maggioranza dei soci aventi diritto al voto, o un terzo dei membri del Consiglio direttivo, o il Presidente stesso, il quale provvederà alla convocazione entro 15 giorni dalla richiesta e alla celebrazione entro i successivi 15 giorni. Sia in via ordinaria che straordinaria, è convocato dal suo Presidente. Per la validità delle sue riunioni è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti. Delibera sulle questioni all’ordine del giorno. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti e dovranno essere riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo. I membri del Consiglio Direttivo devono chiederne l’iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, con le modalità e nei termini previsti dalla normativa vigente.50 Il potere di rappresentanza attribuito ai membri del Consiglio Direttivo è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza. Al conflitto di interessi dei membri del Consiglio Direttivo si applica l’articolo 2475 -ter del codice civile.

E’ fatto divieto agli amministratori di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata ovvero nell’ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.

Art. 23 Il Presidente

E’ eletto dall’Assemblea Sociale tra i soci dell’Associazione. Dura in carica 4 anni e comunque fino all’assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali ed è rieleggibile. Il Presidente decade prima della fine del mandato quando l’assemblea sociale non approva il bilancio d’esercizio.

Ha la rappresentanza legale dell’Associazione e, nei confronti dei terzi, esercita i poteri di firma e di ordinaria amministrazione. Su specifica delega del Consiglio Direttivo, esercita i poteri di straordinaria amministrazione. Propone al Consiglio direttivo la nomina di uno o più Vice Presidenti. Predispone per l’Assemblea sociale il bilancio di esercizio e l’eventuale bilancio sociale, e le relazioni relative. Esercita tutti i poteri, i ruoli e le funzioni che lo statuto o la legge non attribuiscono ad altri organi sociali. In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vice Presidente vicario, che ne assume tutti i poteri.

Art. 24 L’Organo di Controllo

Nei casi previsti dalla normativa vigente, l’Assemblea dei soci deve nominare un organo di controllo, anche monocratico. Ai componenti dell’organo di controllo si applica l’articolo 2399 del codice civile. I componenti dell’organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all’articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Essi durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

L’organo di controllo vigila sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l’eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.56

L’organo di controllo, qualora tutti i suoi componenti siano revisori legali dei conti iscritti nell’apposito registro, esercita inoltre la revisione legale dei conti, nel caso di superamento dei limiti di cui all’art.31 del codice del terzo settore, e nel caso in cui non sia nominato un soggetto appositamente incaricato di tale revisione. I componenti dell’organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Le delibere adottate dovranno essere riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di controllo.

Titolo VI Disposizioni varie e finali

Art. 25 Iscrizione nel Registro CONI delle Associazioni e delle Società Sportive Dilettantistiche L’Associazione si iscrive nel Registro CONI delle Associazioni e Società Sportive dilettantistiche di cui all’articolo 90 della Legge 289/2002 e successive modificazioni, tramite i soggetti dell’ordinamento sportivo cui è affiliata, fornendo le informazioni richieste dalla normativa vigente. A tal fine, l’associazione ha l’obbligo di conformarsi alle norme ed alle direttive del CONI nonché agli statuti ed ai regolamenti dell’AICS e delle Federazioni Nazionali, degli Enti di Promozione Sportiva e delle Discipline Sportive Associate cui l’associazione intende eventualmente affiliarsi.

Art. 26 Iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore

L’Associazione si iscrive nel Registro Unico del Terzo Settore di cui agli articoli 45 e seguenti del Decreto Legislativo 117/2017 e successive modificazioni, tramite il proprio legale rappresentante o la rete associativa cui aderisce, fornendo le informazioni di cui all’articolo 48 dello stesso decreto nonché la propria natura di ente non commerciale per le finalità di cui all’articolo 83 dello stesso decreto. Iscrive inoltre nel Registro Unico tutte le modifiche alle informazioni fornite, entro i termini previsti dalla normativa vigente. Una volta iscritta, l’Associazione indica obbligatoriamente negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico gli estremi dell’iscrizione.

Fino all’operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo settore continuano ad applicarsi per l’associazione le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall’iscrizione nei Registri APS previsti dalla specifica normativa di settore. Il requisito dell’iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore, nelle more dell’istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte dell’associazione, ai sensi dell’art. 101 del Codice del terzo settore, attraverso la sua iscrizione al Registro regionale o nazionale delle associazioni di promozione sociale.

Art. 27 Rimandi al codice civile e alla normativa di settore

Per quanto non previsto nel presente Statuto, si applica quanto disposto dal decreto 117/2017 e successive modificazioni e, in quanto compatibili, si applicano le norme del Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, nonché la normativa specifica di settore. Per quanto non è riconducibile alle suddette norme, decide l’Assemblea a maggioranza assoluta dei partecipanti.

Art. 28 Trasformazione, fusione e scissione dell’Associazione

L’assemblea dei soci può deliberare la trasformazione, la fusione e la scissione dell’Associazione ai sensi dell’articolo 42 bis del codice civile. Il quorum deliberativo è lo stesso previsto per l’approvazione delle modifiche statutarie.

Art. 29 Scioglimento dell’Associazione

Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre, secondo le disposizioni dell’art. 21 del Codice Civile, il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, ai fini sportivi, previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore che svolgono attività sportiva dilettantistica. A tal fine l’Assemblea nominerà un Collegio dei Liquidatori. Il quorum necessario per la sua nomina è lo stesso necessario per la validità dell’Assemblea.

Norma transitoria.

Tutti gli obblighi e gli adempimenti legati all’iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore sono operativi dal

momento della sua istituzione. Tutti gli obblighi e gli adempimenti legati all’approvazione di una normativa specifica, sono operativi dal momento della sua entrata in vigore.

Firma del Presidente Katy Russo